
La quota di TFR all'ex coniuge spetta solo se esiste assegno divorzile e non ci si è risposati. Lo chiarisce la giurisprudenza sull'art. 12-bis
Il diritto dell'ex coniuge a ricevere una parte del TFR dell'altro non è automatico, ma nasce solo al termine del rapporto di lavoro e al ricorrere di condizioni precise. Lo ha ribadito il Tribunale di Palermo con la sentenza n. 2411/2026, interpretando l'art. 12-bis della legge sul divorzio.
La quota di trattamento di fine rapporto può essere riconosciuta solo se, al momento della cessazione del lavoro dell'ex coniuge, chi la richiede:
Il diritto sorge quindi nel momento in cui il TFR diventa esigibile per l'ex coniuge lavoratore, non prima.
Se al momento della maturazione del TFR non esiste più il diritto all'assegno divorzile, oppure il richiedente ha contratto nuove nozze, la quota non può essere riconosciuta. Conta esclusivamente la situazione esistente nel momento in cui il TFR diventa disponibile.
L'art. 12-bis mira a rafforzare la tutela economica del coniuge più debole dopo il divorzio, collegando il diritto al TFR alla funzione di sostegno dell'assegno divorzile. In questo modo si valorizza la solidarietà economica costruita durante il matrimonio.
Il principio affermato è chiaro: la quota di TFR all'ex coniuge è possibile solo se, al momento della liquidazione, sussistono assegno divorzile e assenza di nuove nozze. In mancanza di questi requisiti, il diritto non nasce.
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